Art. 3

In vigore dal 13 gen 1983
Alla estinzione delle passività esistenti alla data di soppressione dell'ente provvederà il Ministero delle finanze con i fondi messi anche a disposizione, se necessario, dal Ministero del tesoro su richiesta dello stesso Ministero delle finanze. Nelle passività andranno anche comprese le somme da versare all'ENPAS necessarie alla erogazione delle indennità di buonuscita in relazione ai servizi o periodi riconosciuti utili nell'ordinamento del soppresso ente, ai sensi di quanto stabilito dal punto b) del secondo comma dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;946#art-3

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Art. 3 Soppressione dell'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto". — Testo vigente | Portale Normativo