Art. 1
In vigore dal 13 gen 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 1967, n. 699;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032;
Visto l'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 ottobre 1982;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto", ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699.
Lo Stato subentra in tutti i compiti istituzionali del predetto ente e provvede alla corresponsione degli assegni vitalizi e continuativi di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1978 e loro superstiti e alla corresponsione delle pensioni spettanti al personale del lotto posto in quiescenza successivamente a tale data.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;946#art-1