Art. 2
In vigore dal 13 gen 1983
È attribuito allo Stato l'intero patrimonio dell'ente secondo le seguenti modalità:
1) il patrimonio immobiliare con tutte le relative situazioni attive e passive, nonché tutti i rapporti processuali in corso, sono assunti in carico dal Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio;
2) i beni mobili, le macchine e le attrezzature sono presi in carico dal Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, e lasciati a disposizione del Ministero delle finanze per lo svolgimento dei compiti del cessato ente;
3) il denaro e tutte le altre disponibilità finanziarie devono essere versate al cap. 2319 - capo VII dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale;
4) i titoli di Stato, garantiti dallo Stato ed assimilati sono presi in carico dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, il quale provvederà a realizzare i titoli stessi ed a versare il relativo importo al cap. 2319 - capo VII dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;946#art-2