Art. 2

In vigore dal 13 gen 1983
È attribuito allo Stato l'intero patrimonio dell'ente secondo le seguenti modalità: 1) il patrimonio immobiliare con tutte le relative situazioni attive e passive, nonché tutti i rapporti processuali in corso, sono assunti in carico dal Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio; 2) i beni mobili, le macchine e le attrezzature sono presi in carico dal Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, e lasciati a disposizione del Ministero delle finanze per lo svolgimento dei compiti del cessato ente; 3) il denaro e tutte le altre disponibilità finanziarie devono essere versate al cap. 2319 - capo VII dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale; 4) i titoli di Stato, garantiti dallo Stato ed assimilati sono presi in carico dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, il quale provvederà a realizzare i titoli stessi ed a versare il relativo importo al cap. 2319 - capo VII dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;946#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo