Art. 7
In vigore dal 13 gen 1983
Le pensioni liquidate al personale del lotto in attuazione dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1978, verranno riliquidate dagli uffici periferici di cui all', terzo comma, con i criteri e nelle misure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, e successive integrazioni e modificazioni, sulla base del trattamento retributivo stabilito dagli articoli 24 e 27 della citata legge n. 312 e con le modalità di cui agli articoli 160 e 161 della medesima legge.
In sede di riliquidazione delle pensioni di cui al precedente comma tutte le somme già corrisposte ai beneficiari dei ruoli di spesa fissa, emessi dall'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto", verranno conguagliate con quelle risultanti dalla applicazione delle norme indicate nel richiamato comma, previa regolarizzazione della posizione contributiva del personale indicato nel secondo comma del successivo .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;946#art-7