Art. 12

In vigore dal 13 gen 1983
Per il personale del lotto in servizio alla data del 1 gennaio 1978 gli uffici periferici di cui all' del presente decreto provvederanno, ai sensi dell'art. 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ad istituire la scheda personale per ciascun dipendente. Per regolarizzare le posizioni contributive del personale indicato al precedente comma gli uffici periferici competenti versano al Fondo di previdenza e credito il contributo di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, considerando quale base contributiva indicata al successivo art. 38 del decreto stesso, così come integrato con le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, i trattamenti sotto stabiliti. Per il periodo compreso fra la data di decorrenza giuridica dell'inquadramento e quella di decorrenza economica si considera: a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi l'80 per cento del trattamento complessivo lordo annuo percepito al 1 gennaio 1978 per stipendio e assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734; b) per i ricevitori del lotto l'80 per cento del trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato e dall'assegno perequativo previsto dall'art. 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734. Per il periodo successivo alla data di decorrenza economica dell'inquadramento agli stessi fini si considera l'80 per cento del trattamento economico in godimento, escluse le indennità di cui al terzo comma dell'art. 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312. La quota di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del personale viene determinata ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, dagli uffici periferici e recuperata con trattenuta sugli stipendi, previo conguaglio con le somme già trattenute per analogo titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;946#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo