Art. 15
In vigore dal 13 gen 1983
I procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza diretto ovvero di riversibilità e della indennità di buonuscita, in corso di istruttoria presso il cessato ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno definiti con i criteri stabiliti dall'art. 29, commi terzo e quarto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dalla Direzione generale indicata al comma secondo dell' e quindi trasmessi ai competenti uffici periferici per gli adempimenti di cui agli del presente decreto.
Tutti gli atti dei procedimenti di concessione del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita, compiuti dal cessato ente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano fermi ad ogni effetto ad eccezione dei provvedimenti concernenti le cessazioni dal servizio aventi data successiva al 1° gennaio 1978 soggetti ad adeguamento e riliquidazione secondo le norme riportate nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 25
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;946#art-15