Art. 14

In vigore dal 13 gen 1983
Per il personale cessato dal servizio successivamente al 1 gennaio 1978 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, al quale sia stata erogata, ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la indennità di buonuscita secondo la normativa del soppresso ente, verranno operati, a cura degli uffici periferici competenti a riliquidare la pensione secondo il disposto del precedente , gli adempimenti previsti dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, necessari per la riliquidazione da parte dell'ENPAS della indennità medesima, previo conguaglio con le somme allo stesso titolo già corrisposte. Ai fini della riliquidazione della indennità di buonuscita, i trattamenti economici da prendere a base sono quelli indicati al precedente per la regolarizzazione delle posizioni contributive, conseguenti alla decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento. Per la riliquidazione della predetta indennità si considerano i servizi e periodi di servizio già utili nell'ordinamento del soppresso ente fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;946#art-14

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