Art. 9

In vigore dal 13 gen 1983
Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1978 ma anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di servizi o periodi di servizio computabili a domanda, con o senza riscatto, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto e hanno la durata, a pena di decadenza, di centottanta giorni. Per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale del lotto che cessa dal servizio ha facoltà di presentare domanda per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di servizi o periodi di servizio computabili a domanda, con o senza riscatto, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio. In favore degli aventi causa del personale del lotto di cui ai precedenti commi, deceduto in servizio o a riposo, si applicano le disposizioni e i termini previsti dal terzo comma dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A decorrere dal 1° gennaio 1978, per le domande presentate dalla stessa data dal personale del lotto per il riscatto dei servizi indicati dall'art. 25 della legge 6 agosto 1967, n. 699, il contributo è dovuto nella misura stabilita dall', comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sulla base del trattamento economico previsto dagli articoli 24 e 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312. I provvedimenti di riscatto di servizi concessi a norma dell'art. 25 della legge 6 agosto 1967, n. 699, ed emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza dei quali abbia già avuto inizio il pagamento rateale del contributo a carico dell'interessato ovvero il contributo stesso sia già stato interamente versato al cessato ente, hanno integrale esecuzione secondo le norme di cui alla legge sopra indicata, fatto salvo il recupero della integrazione del contributo dovuto ai sensi del precedente comma per i provvedimenti concernenti le domande di riscatto prodotte successivamente alla data del 1° gennaio 1978.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;946#art-9

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