Art. 13

In vigore dal 13 gen 1983
Per il personale del lotto iscritto al fondo di previdenza e credito a norma del precedente viene costituita la posizione relativa ai servizi o periodi già utili ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita nell'ordinamento del soppresso ente mediante versamento al fondo medesimo, ai sensi del secondo comma, lettera b), dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, delle indennità maturate alla data del 31 dicembre 1977. I servizi o periodi di servizio cui si riferisce il trasferimento al fondo di previdenza e credito della indennità maturata nel soppresso ente fondo sono equiparati, ai fini della corresponsione della indennità di buonuscita ai servizi resi con iscrizione al medesimo fondo di previdenza e credito. Alla costituzione della posizione relativa ai servizi o periodi di servizio di cui al primo comma del presente articolo ed al versamento al fondo di previdenza e credito delle indennità maturate provvedono gli stessi uffici periferici competenti agli adempimenti previsti dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
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Art. 13 Soppressione dell'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto". — Testo vigente | Portale Normativo