Art. 8

In vigore dal 13 gen 1983
A decorrere dal 1° gennaio 1978 lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni spettanti al personale del lotto in attività di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico spettante ai dipendenti statali, conformemente al primo comma dell' del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, e nella misura stabilita dal primo comma dell' della legge 29 aprile 1976, n. 177. In sede di adeguamento e riliquidazione delle pensioni relative al personale del lotto, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1978 e precedente a quella della entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, gli uffici competenti provvederanno a regolarizzare la posizione contributiva, secondo il disposto del primo comma del presente articolo, con i criteri stabiliti dall'art. 142, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
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