Art. 10
In vigore dal 13 gen 1983
I servizi o periodi di servizio comunque prestati nelle ricevitorie del lotto, non coperti da contribuzione all'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" ovvero sprovvisti di iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono computati a domanda, mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione.
Il pagamento del contributo dovuto a norma dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, così come modificato dall' della legge 29 aprile 1976, n. 177, e regolato dall'art. 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092.
I servizi o periodi di servizio ammessi a riscatto dovranno risultare da atti della amministrazione.
I destinatari della legge 11 luglio 1980, n. 312, aventi titolo ad esercitare il riscatto a norma del presente articolo, devono produrre domanda entro i termini stabiliti dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fatte salve le deroghe previste dai commi primo, secondo e terzo dell' del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;946#art-10