LEGGE·n. 75·20 marzo 1980
Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione.
Legge 20/03/1980, n. 75
Vigente dal 20 marzo 1980 22 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Nessun indice disponibile