Art. 19

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 22 mar 1980
Rimborsi alle gestioni previdenziali Le spese sostenute dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente per la riliquidazione delle indennità di buonuscita a norma dell' saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1980 sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome. Per le prestazioni erogate alle altre categorie iscritte al Fondo di previdenza gestito dall'ENPAS i relativi oneri sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Quelle sostenute dalle altre gestioni previdenziali, sempre al netto delle somme trattenute recuperate ai sensi del quarto comma del precedente saranno rimborsate con decorrenza dall'anno 1980, dalle aziende autonome interessate. Lo Stato provvederà a corrispondere alle predette aziende le somme erogate dalle stesse gestioni previdenziali.
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