Art. 17
LEGGE 20 marzo 1980, n. 75
In vigore dal 22 mar 1980
Norme applicabili
Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni sugli assegni vitalizi, già erogati dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti di enti locali e dall'Istituto postelegrafonici.
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