Art. 22

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 22 mar 1980
Copertura finanziaria All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 260.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1930, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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