Art. 18

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 22 mar 1980
Contributo previdenziale obbligatorio Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1 gennaio 1984.
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