Art. 13

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 22 mar 1980
Assegni di riversibilità Gli assegni di riversibilità posti a carico del Fondo sociale secondo quanto disposto dal precedente articolo 11 e quelli da liquidare per decessi successivi al 31 dicembre 1975 sono regolati dalle norme che disciplinano le pensioni ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Gli assegni di riversibilità di cui al primo comma non possono essere complessivamente nè inferiori alla misura indicata nei primi due commi del precedente ne superiori all'intero ammontare dell'assegno vitalizio diretto. Non è dovuta in nessun caso, al coniuge ed ai figli superstiti, l'indennità prevista dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
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