Art. 8
LEGGE 20 marzo 1980, n. 75
In vigore dal 22 mar 1980
Liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto
Ai fini della liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto d'impiego dovute al personale dello Stato, comprese le aziende autonome, ai sensi dell' del decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e di altre analoghe disposizioni, si considera, quale base di calcolo, lo stesso trattamento economico, inclusa la tredicesima mensilità, computato per l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, spettante al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato. La liquidazione delle indennità stesse è effettuata sulla base dell'80 per cento di una mensilità del predetto trattamento economico, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-03-20;75#art-8