Art. 9

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 22 mar 1980
Assegni vitalizi Le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative al computo della tredicesima mensilità non si applicano in nessun caso per gli assegni vitalizi di cui agli della legge 29 aprile 1976, n. 177.
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