Art. 5

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 22 mar 1980
Modalità per la regolarizzazione contributiva Al fine di semplificare le procedure relative all'attuazione della presente legge, per la determinazione dei contributi previdenziali pregressi a carico del personale indicato nei precedenti saranno adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale nonchè l'ente previdenziale interessato, coefficienti attuariali forfettizzati da applicarsi sull'importo della retribuzione contributiva spettante al personale predetto alla data di entrata in vigore della presente legge se in attività di servizio ovvero alla data della cessazione se in quiescenza. Salva l'applicazione dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ENPAS, in relazione alle esigenze operative connesse con l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo potrà utilizzare per la gestione previdenza del personale civile e militare dello Stato, il personale della gestione assistenza sanitaria in liquidazione per un massimo di 400 unità e, comunque, per non oltre 2 anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-03-20;75#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo