Art. 1

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 18 mag 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Proroga di termine Il termine del 29 febbraio 1980 di cui all' della legge 6 dicembre 1979, n. 610, è prorogato fino al 31 luglio 1980 .
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