Art. 1
LEGGE 20 marzo 1980, n. 75
In vigore dal 18 mag 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Proroga di termine
Il termine del 29 febbraio 1980 di cui all' della legge 6 dicembre 1979, n. 610, è prorogato fino al
31 luglio 1980
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Prourn:nir:stato:legge:1980-03-20;75#art-1