Art. 18 · LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

Art. 18

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 22 mar 1980
Contributo previdenziale obbligatorio Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1 gennaio 1984.
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