Art. 1
In vigore dal 22 apr 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall' della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento, in distinti ruoli speciali, del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l' del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;
Considerato che il sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1981 non prevede criteri di equiparazione tra le peculiari qualifiche della carriera direttiva tecnica dell'Istituto superiore di sanità e le posizioni del personale appartenente al ruolo professionale dei disciolti enti mutualistici;
Rilevata, quindi, la necessità di determinare tali ulteriori tabelle di equiparazione, tenendo conto, a tal fine, dello svolgimento delle carriere e delle funzioni previste dalla citata legge 7 agosto 1973, n. 519 e da quelle sullo stato giuridico del personale degli enti pubblici da cui il predetto personale proviene;
Sentite a riguardo le organizzazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L. e operanti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità;
Visto l'elenco del personale dei disciolti enti mutualistici assegnato al predetto Istituto ai sensi del terzo e quinto comma del sopracitato art. 24-quinquies della legge n. 33 del 1980, con le
integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;
Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro del tesoro;
Decreta:
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In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso l'Istituto superiore di sanità, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-30;1163#art-1