Art. 3

In vigore dal 22 apr 1983
L'inquadramento nel ruolo speciale sarà effettuato, con decorrenza 10 gennaio 1981, con decreto del Ministro della sanità, nelle qualifiche previste nella allegata tabella A sulla base della disciplina generale fissata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981. L'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche del personale da inquadrare nel ruolo speciale, si effettuerà secondo quanto stabilito nelle tabelle di equiparazione allegate al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1981, ad eccezione di quanto ivi previsto in merito alla corrispondenza delle qualifiche del ruolo professionale con quelle dell'ordinamento statale tipico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-30;1163#art-3

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