Art. 2
In vigore dal 2 apr 1983
La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente
articolo è fissata nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma
dell'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato agli uffici centrali e periferici del Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-30;1142#art-2