DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 535·30 giugno 1951
Norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.
Vigente dal 24 luglio 1951 15 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 2Sono organi dell'Ente: il presidente; il Consiglio di amministrazione; il Collegio dei rev
Art. 3Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente ed esercita i poteri che non sono specificata
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Art. 6Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente. Per la validità delle adun
Art. 7Il Consiglio di amministrazione delibera: 1) le norme per l'ordinamento, la conservazione
Art. 8Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura
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Art. 10La circoscrizione dell'Ispettorato distrettuale delle foreste, con sede in Pescasseroli, è
Art. 11Il personale, escluso quello del Corpo forestale dello Stato, che presentemente, e da data
Art. 12L'Ente può avvalersi, in via continuativa o di volta in volta, dell'opera di tecnici fores
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Art. 14Alle spese per il suo funzionamento l'Ente provvede: 1) con i contributi ed i proventi di
Art. 15Sono abrogate le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto.
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relativo all'art. 2, comma 1.