Art. 11
In vigore dal 18 lug 1951
Il personale, escluso quello del Corpo forestale dello Stato, che presentemente, e da data anteriore alla legge 21 ottobre 1950, n. 991, trovasi in servizio presso la gestione del Parco, per le esigenze del Parco e per le necessità funzionali della sua gestione, è, ferma restando la posizione giuridica ed economica attualmente rivestita, trattenuto alla dipendenza dell'Ente autonomo fino all'emanazione del regolamento organico di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-11