Art. 13
In vigore dal 18 lug 1951
Sono trasferiti all'Ente autonomo i beni, diritti e privilegi già ad esso appartenenti anteriormente alla sua soppressione ed attualmente esistenti, nonché quelli successivamente acquistati o costituiti dalla Azienda forestale nell'interesse del Parco a tuttora destinati al servizio di esso.
Sono altresì devolute all'Ente tutte le passività assunte dall'Azienda forestale per la gestione del Parco prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-13