Art. 14
In vigore dal 18 lug 1951
Alle spese per il suo funzionamento l'Ente provvede:
1) con i contributi ed i proventi di cui all' della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e con quelli contemplati nelle leggi istitutive del Parco;
2) con gli stanziamenti che verranno decisi dagli Enti locali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-14