Art. 3

In vigore dal 18 lug 1951
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente ed esercita i poteri che non sono specificatamente attribuiti al Consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
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Art. 3 Norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo. — Testo vigente | Portale Normativo