Art. 2
In vigore dal 24 lug 1951
Sono organi dell'Ente:
il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
il Collegio dei revisori.
Le funzioni di presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite. Peraltro, a coloro che risiedono fuori di Roma spetta, per la partecipazione alle adunanze del Consiglio, il trattamento di missione inerente al grado rivestito nell'Amministrazione di appartenenza, e, se estranei alla pubblica amministrazione, il trattamento di missione inerente al grado 5° statale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-2