Art. 4

In vigore dal 18 lug 1951
Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Ne fanno parte: 1) il presidente dell'Ente; 2) quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'industria e commercio e del Commissariato per il turismo; 3) quattro rappresentanti dei Comuni compresi nel territorio del Parco, designati, rispettivamente due dal Prefetto dell'Aquila, uno dal Prefetto di Frosinone ed uno dal Prefetto di Campobasso; 4) un esperto di zoologia, un esperto di botanica ed un esperto di geologia, scelti a preferenza fra i titolari delle relative cattedre universitarie.
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Art. 4 Norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo. — Testo vigente | Portale Normativo