Art. 7

In vigore dal 18 lug 1951
Il Consiglio di amministrazione delibera: 1) le norme per l'ordinamento, la conservazione e l'amministrazione del Parco; 2) il regolamento organico del personale, inteso a stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza; 3) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente; 4) le norme, nei limiti delle leggi, relative alla tutela ed all'incremento della fauna e della flora del Parco, delle formazioni geologiche, della bellezza del paesaggio, nonché quelle relative allo sviluppo del turismo nella zona del Parco. La deliberazione con la quale si approva il regolamento organico del personale è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro; le altre deliberazioni sono comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste prima della loro esecuzione. Il Ministero, entro venti giorni dalla ricezione, può annullarle se viziate da eccesso di potere o da violazione di leggi o di regolamenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-7

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