Art. 9
In vigore dal 18 lug 1951
Ai servizi dell'Ente sovraintende un direttore fornito di titolo accademico ed idoneo alle funzioni che gli vengono demandate. Il direttore è nominato dal presidente, sentito il Consiglio di amministrazione. Per la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del direttore si osservano le norme di cui al regolamento organico del personale previsto all'.
Il direttore assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio e vi svolge le funzioni di segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-9