Art. 12
In vigore dal 18 lug 1951
L'Ente può avvalersi, in via continuativa o di volta in volta, dell'opera di tecnici forestali di riconosciuta capacità o del reggente il Distretto forestale di Pescasseroli, ed anche di altri funzionari della Amministrazione forestale, in servizio o a riposo, purchè di grado non inferiore al settimo.
Qualora tale opera venga richiesta in via continuativa a funzionari dell'Amministrazione forestale, questi potranno essere comandati presso l'Ente ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Comando è disposto con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-12