Art. 15
In vigore dal 18 lug 1951
Sono abrogate le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA - GONELLA - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 33. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-15