Art. 8

In vigore dal 18 lug 1951
Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Due di essi sono nominati su designazione del Ministro per il tesoro e del Ministro per le finanze. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati o revocati. Il Collegio dei revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-8

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