Art. 6
In vigore dal 18 lug 1951
Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente.
Per la validità delle adunanze del Consiglio e richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a due adunanze consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-6