Art. 6

In vigore dal 18 lug 1951
Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Ente. Per la validità delle adunanze del Consiglio e richiesto l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a due adunanze consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-6

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