Art. 1

In vigore dal 18 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 21 ottobre 1950, n. 991, con la quale si delega il Governo ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo; Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e con quelli per la pubblica istruzione e per l'industria ed il commercio; Decreta: . L'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, ricostituito con la legge 21 ottobre 1950, n. 911, è persona giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'Ente ha la sua sede in Roma ed un ufficio distaccato in Pescasseroli (L'Aquila).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-1

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