Art. 1
In vigore dal 18 lug 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 21 ottobre 1950, n. 991, con la quale si delega il Governo ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e con quelli per la pubblica istruzione e per l'industria ed il commercio;
Decreta:
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L'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, ricostituito con la legge 21 ottobre 1950, n. 911, è persona giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'Ente ha la sua sede in Roma ed un ufficio distaccato in Pescasseroli (L'Aquila).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-1