Art. 5

In vigore dal 18 lug 1951
Il presidente dell'Ente ed i componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati. In caso di irregolare funzionamento dell'Ente, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può disporre lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso tale termine, il Consiglio deve essere ricostituito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-5

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