Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 lug 1951
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente ed esercita i poteri che non sono specificatamente attribuiti al Consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-3