Art. 14

Art. 14

14 / 15
In vigore dal 18 lug 1951
Alle spese per il suo funzionamento l'Ente provvede: 1) con i contributi ed i proventi di cui all' della legge 21 ottobre 1950, n. 991, e con quelli contemplati nelle leggi istitutive del Parco; 2) con gli stanziamenti che verranno decisi dagli Enti locali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-06-30;535#art-14