DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 12·28 gennaio 1949
Modificazioni ed aggiunte alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.
Vigente dal 4 febbraio 1949 15 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456; Visto il regio de
Art. 2I prezzi contenuti negli allegati di cui all'art. 1 sono comprensivi delle tasse erariali,
Art. 3La tariffa di corsa semplice n. 5 prevista nelle Concessioni speciali per determinati tras
Art. 4Il rilascio e l'uso dei biglietti a prezzo ridotto per determinate esposizioni, fiere, mos
Art. 5L'art. 67 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato
Art. 6Nell'art. 78 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sono da apportare le mo
Art. 7I prezzi di cui al punto III delle tariffe ordinarie nn. 101, 102, 105, della grande veloc
Art. 8Le classi di prezzo seguenti indicate nelle tariffe della grande velocità in vigore sono m
Art. 9Nella serie F della tariffa ordinaria, n. 104 grande velocità è da aggiungere alla nuova c
Art. 10Le classi di prezzo seguenti indicate nelle tariffe della piccola velocità in vigore sono
Art. 11Fanno eccezione alle modificazioni indicate nell'articolo 10: 1) le seguenti classi previs
Art. 12Nei nuovi prezzi di trasporto delle cose sono stati conglobati tasse erariali, tasse di bo
Art. 13Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 sono estese ai trasporti di cose di cu
Art. 14Il maggior provento che deriverà dalle modificazioni alle tariffe pel trasporto delle pers
Art. 15Il presente decreto entra in vigore il giorno 10 febbraio 1949. Il presente decreto, munit