Art. 1
In vigore dal 1 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1949, n. 308;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", alle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e cose sulle Ferrovie dello Stato" ed al "Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato", sono apportate le varianti di cui all'allegato n. 1 al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-18;12#art-1