Art. 5
In vigore dal 1 feb 1952
Il presente decreto entra in vigore il 1 febbraio 1952.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - MALVESTITI - PELLA - VANONI - FANFANI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 39. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-18;12#art-5