Art. 2
In vigore dal 1 feb 1952
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le varianti di cui all'allegato n. 2 al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-18;12#art-2