Art. 3
In vigore dal 1 feb 1952
Il Ministro per i trasporti provvederà, dove necessario e nei limiti previsti dall'art. 6, lettera d) del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le disposizioni dell'allegato n. 2 di cui al precedente le disposizioni contenute nelle restanti parti, delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-01-18;12#art-3