DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 12·18 gennaio 1952
Modificazioni e aggiunte alle Condizioni e alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato.
Vigente dal 26 gennaio 1952 5 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, conv
Art. 2Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" sono app
Art. 3Il Ministro per i trasporti provvederà, dove necessario e nei limiti previsti dall'art. 6,
Art. 4Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente
Art. 5Il presente decreto entra in vigore il 1 febbraio 1952. Il presente decreto, munito del si