Art. 1
In vigore dal 10 dic 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1149, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1949, n. 308;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1952, n. 12;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Le tariffe attualmente vigenti per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato sono aumentate del venticinque per cento.
È fatta eccezione per i prezzi dei biglietti settimanali per impiegati, operai e braccianti di cui alla tariffa n. 23, per i quali l'aumento è del quindici cento. Restano immutate le basi di prezzo delle zone di percorrenza da km. 801 in poi, relative alle tariffe per i viaggi di corsa semplice di cui al capo V delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-12-03;881#art-1